Ormai da alcuni anni la notifica a mezzo pec degli atti giudiziari è diventata molto diffusa e con la riforma Cartabia lo sarà ancora di più atteso l'obbligo di utilizzo di tale modalità quando possibile e come prima scelta.
D'altronde ormai quasi tutte le partite iva ne sono dotate, anche in forza di un obbligo, ma appunto occorre sottolineare il quasi, infatti la normativa obbliga le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i professionisti iscritti ai rispettivi ordini. Ne discende che una piccola parte delle partite iva non è assoggettata a tale obbligo, soprattutto i professionisti che non fanno parte di un ordine professionale e tra questi si annoverano evidentemnte gli amministratori di condominio che esercitano l'attività in forma individuale.
Dall'obbligo di pec discende l'inserimento negli appositi registri (REGINDE, INIPEC, Registro PP.AA., I.P.A. INAD ect), dai quali è possibile risalire all'indirizzo pec di un determinato codice fiscale.
La normativa in tema di notifica non si limita ad indicare una pec qualsiasi ai fini della notifica ma prevede espressamente come l'unico indirizzo pec valido (un soggetto potrebbe avere più indirizzi pec) sia quello risultante dai pubblici registri preposti. Questo in ragione del fatto che la pec inserita negli apposti elenchi svolge altresi il ruolo di domicilio digitale, caratteristiche che gli altri indirizzi pec non hanno.
Proprio in ragione di quanto sopra, una volta individuato l'indirizzo nei registri è possibile notificare al soggetto tramite posta elettronica certificata, qualora invece non risulti dal registro significa che non è possibile procedere con tale modalità ed occorrerà tornare ai vecchi sistemi, ovvero in proprio a mezzo postale e tramite gli Ufficiali Giudiziari.
E' bene sottolineare che per essere valida la notifica tanto l'indirizzo del mittente quanto quello del destinatario devono risulta dai registri, anche se la giurisprudenza si è dimostrata più tollerante con l'indirizzo del mittente mentre non lo è affatto (giustamente) con quello del destinatario in quanto per il primo viene tollerato (ma non sempre) che l'identificazione del mittente avvenga anche per il tramite degli atti trasmessi e/o dell'indicazione che si evincono dallo stesso indirizzo del mittente , cosa non ammessa per il destinatario (sent 13 luglio 2023, n. 773Regola stringente richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario e non del mittente; Sentenza 30 giugno 2023, n. 2454 ...la più stringente regola di cui all'art. 3 bis, comma 1 della L. 21gennaio 1994 n. 53 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e che, in ogni caso,una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
La giurisprudenza si è concentrata principalmente sui casi di mittente non risultante dai registri (tipicamente in campo di diritto tributario) ma occasionalmente ha avuto modo di affrontare la tematica delle notifiche civile, tipicamente quelle eseguite dagli avvocati confermando l'approccio rigido sull'indirizzo del destinatario (Cass Odinanza n. 11574 del 11/05/2018In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario; Cass. Ordinanza del 25 maggio2018n. 13224 La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n.221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. La notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale). A conferma degli orientamenti sopra richiamati si precisa che nella relata di notifica occorre necessariamente indicare il registro dal quale si è estratta la pec del destinatario verso cui si esegue la notifica.
Le conclusioni delle giurisprudenza richiamata si basano sul combinato disposto della legge 53/94 nonché sugli arti 156 e 160 cpc. Nello specifico la legge 53/94 all'art 3 bis precisa che “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, Da leggersi in combinazione col successivo art 11 che recita “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullita' e' rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.
Il codice di rito invece ci precisa i casi di nullità nonché quelli in cui la notifica deve considerarsi nulla. Occorre però precisare che se il l'atto raggiunge il suo scopo consentendo al destinatario di costituirsi in giudizio, prendendo posizione sull'atto notificato, la costituzione svolge effetto sanante facendo venire meno la nullità originaria. Le consegue che la stessa difesa finalizzata ad eccepire la nullità ha l'effetto di sanarla quindi si rende necessario valutare caso per caso se a fronte di un vizio iniziale di notifica valga la pena costituirsi per svolgere le ordinarie difese, sanando il vizio oppure rimanere contumaci riservandosi un intervento successivo. Si badi bene come la nullità della notifica è rilevabile d'ufficio quindi già lo stesso giudice, prima di dichiarare la contumacia dovrebbe verificare la regolarità della notifica quindi già il giudicante potrebbe sollevare la nullità. Può però accadere che il Giudice non se ne accorga con la conseguenza che il processo, seppur viziato, prosegue in contumacia. Si tratta di una tattica rischiosa ma occore precisare che la nullità della notifica può esser fatta valere anche in sede di impugnazione.
Concluso questo necessario ed ampio capello introduttivo della tematica giuridica ci si potrebbe chiedere quale sia l'attinenza col mondo del condominio e precisamente degli amministratori di condominio. Ebbene la risposta è presto detta, infatti colore che esercitano tale attività in forma individuale sono tra le poche attività non assoggettate all'obbligo di pec, pur essendo per lavoro destinatari di un nutrito numero di atti giudiziari. L'amministratore infatti (solo in forma individuale) è un professionista che non fa capo ad un ordine professionale (a differenza di geometri, ingegneri, commercialisti ect) ed al tempo stesso non è obbligato ad iscriversi in CCIAA e quindi la registro imprese. Ne consegue che anche se dovesse avere un pec, la stessa non risulterebbe da nessun pubblico registro e conseguentemente non potrebbe essere utilizzata ai fini della notifiche. Potrebbe in quanto a volte capita che gli stessi amministratori abbiano una pec, magari pubblicata in firma nelle mail ed a volte incauti, o meno, avvocati impropriamente la sfruttino ai fini della notifica.
Si badi bene però che la stessa professione esercita in forma societaria deve necessariamente avere una pec risultante dai pubblici registri

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